Regime forfettario

Regime forfettario

13/01/2020 Regime fiscale

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 sono state introdotte importanti novità in merito al Regime Forfettario.
Le nuove disposizione hanno effetto retroattivo, pertanto riguardano anche chi ha già aderito al Regime Forfettario negli anni passati ed intende rimane per l’anno 2020.

REQUISITI:
– i ricavi e compensi annui non devono superare i 65.000,00 Euro;
– limite pari a Euro 20.000,00 ai compensi erogabili ai collaboratori;
– limite al cumulo dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati per effetto del quale chi percepisce già questi redditi per importi pari o superiori ad Euro 30.000,00 non puo’ contemporaneamente utilizzare il regime forfettario.

IVA:
– fatture vendite: gli importi fatturati sono esenti dall’applicazione dell’Iva e Ritenuta d’acconto (dove prevista)
– fatture acquisti: l’iva è totalmente indetraibile e pertanto rappresenta un mero costo

TASSAZIONE:
– contributo cassa di previdenza nella quale si è iscritti
– tassazione agevolata al 15%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
I soggetti in regime forfettario non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica.
La legge di bilancio 2020 introduce però una novità, infatti coloro che decidono di applicare la fatturazione elettronica si vedranno ridotto il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento passando da 5 a 4 anni.

FATTURE:
Fattura cartacea
Per la stesura vedere bozza allegato A.

Marca da bollo
– sull’originale da consegnare al cliente marca da bollo di Euro 2,00
– sulla copia indicare la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”

Fattura elettronica
Occorre modificare la configurazione del programma, al fine di emettere le fatture esenti iva, esenti ritenuta d’acconto e con la dicitura riportata sotto.

Indicare la seguente dicitura
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 – Regime Forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro.”

Marca da bollo
La marca da bollo va assolta virtualmente e pagata trimestralmente mediante Modello F24.

Allegati: