Comunicazione Titolare Effettivo
In data 9 ottobre 2023 è stato pubblicato da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’ultimo decreto attuativo riferito all’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul Titolare Effettivo.
Pertanto, diviene operativo ed obbligatorio comunicare alla Camera di Commercio di competenza il nominativo del Titolare Effettivo.
Definizione di titolare effettivo
Secondo la normativa antiriciclaggio per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Entrata in vigore
Dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione del Decreto, entra in vigore l’obbligo di comunicare il Titolare Effettivo.
Il termine per la comunicazione varia in base alla data di costituzione della società
– società costituite fino al 9 ottobre 2023: termine 60 giorni (11 dicembre 2023)
– società costituite dal 10 ottobre 2023: termine 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri o dalla data di costituzione
Soggetti obbligati
Sono obbligati all’adempimento:
– gli amministratori di Società di Capitali,
– i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private (società cooperative, di mutuo soccorso e consortili),
– i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Informazioni necessarie
Al fine di predisporre la comunicazione occorre indicare:
1) dati anagrafici del soggetto da indicare come Titolare Effettivo
2) qualifica del Titolare Effettivo:
– proprietà diretta (partecipazione superiore al 25% del capitale)
– proprietà indiretta (partecipazione superiore al 25% del capitale tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona)
In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
– controllo di un numero maggioritario di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
– controllo di un numero di voti sufficienti per influenza dominante nell’assemblea ordinaria dei soci
– l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.
3) dati anagrafici del Legale Rappresentante/Amministratore della società (colui che possiede la firma digitale)
Adempimenti necessari
1) Il Legale Rappresentante della società deve avere la firma digitale, necessaria per firmare la distinta della pratica.
La comunicazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimenti, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento di firma a un professionista.
2) Il nostro Studio provvederà a predisporre la pratica in Camera di Commercio e ad inviare al Legale Rappresentante la distinta da firmare.
3) Ricevuta la distinta firmata digitalmente, lo Studio provvederà alla trasmissione in Camera di Commercio.
Sanzioni
In caso di mancato adempimento nei termini sopra citati, in base all’art. 2630 cc, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.