Regime Forfettario 2022
Come anticipato nella circolare n.1/2022 (clicca qui per visualizzarla), per l’anno 2022 ci sono importanti novità per coloro che sono o intendono aprire Partita Iva in Regime Forfettario.
Le cause ostative rimangono invariate, ma la riforma fiscale ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per coloro che si trovano nel Regime Forfettario.
Entrata in vigore
Dal 1 luglio 2022 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri (Cdm) il 13 Aprile 2022 e rientra nel decreto legge finalizzato all’attuazione di 45 obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), pianificati per metà 2022.
L’obbligo però non coinvolgerà tutti i forfettari, né le sanzioni inizieranno immediatamente. La norma infatti è stata depotenziata rispetto a quanto previsto inizialmente, ovvero l’obbligatorietà della fattura elettronica a tutte le partite Iva soggette alla flat tax.
Soggetti obbligati
L’obbligo spetta per tutti i soggetti che applicano la flat tax al 15% (o al 5% se rientra nei primi 5 anni dall’apertura) e solo in caso di ricavi e compensi superiori ai 25 mila euro.
Pertanto, alla data odierna, sono escluse le partite Iva in regime forfettario entro i 25 mila euro di reddito fino al 2024.
Codici Univoci
Si rammentano i Codici Univoci generali da indicare nell’emissione delle stesse:
– 0000000 (7 volte zero) se l’operazione è verso soggetti privati residenti in Italia;
– 0000000 (7 volte zero) con indicazione della PEC se il soggetto titolare della partita Iva ha comunicato come Codice SDI un indirizzo PEC;
– codice univoco alfanumerico di 7 caratteri comunicato dai soggetti titolari di partita iva;
– XXXXXXX (7 volte X) se l’operazione è verso soggetti esteri (UE ed ExtraUE).
Pagamento marca da bollo virtuale
La marca da bollo virtuale da 2,00 Euro va applicata sulla fatturazione elettronica in caso di importi superiori ai 77,47 Euro e relativi alle seguenti operazioni:
– fuori campo IVA,
– esenti IVA,
– escluse da IVA,
– non imponibili ai fini IVA.
Sulla fattura elettronica va indicata la seguente dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta DM 17.6.2014”.
Il pagamento deve essere effettuato trimestralmente, mediante Modello F24:
– entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, per il I, III e IV trimestre solare;
– entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, per il II trimestre solare.
Servizio di “Fatturazione elettronica”
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– creazione del codice Univoco;
– generazione delle fatture in formato digitale;
– ricezione delle fatture fornitori in formato digitale;
– trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Intercambio (cosiddetto Sdi);
– conservazione delle fatture elettroniche nelle modalità e nei termini di legge.
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