Fatturazione elettronica 2022

Fatturazione elettronica 2022

22/11/2021 Fatturazione

Dal 1 Gennaio 2022, a seguito approvazione delle Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto alcune novità in tema di fatturazione elettronica, sarà obbligatorio il transito dal Sistema di interscambio anche per le autofatture e le fatture da e verso San Marino.
Questo comporta che da tale data dovranno essere emessi solo ed esclusivamente nel formato elettronico XML.

Termini presentazione fatture elettroniche
– le fatture attive dovranno essere emesse verso i soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.
– per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Tipo documento
Per l’emissione della fattura elettronica ad integrazione o autofattura occorrerà utilizzare il codice “tipo documento” più appropriato fra i seguenti:

TD16Integrazione fattura reverse charge interno
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n.633/72 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia)
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
(art.6 c.8 d.lgs 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

Di seguito vengono riportati i restanti codici “Tipo documento”:

TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/anticipo su parcella
TD04Nota di Credito
TD05Nota di Debito
TD06Parcella
TD21Autofattura per splafonamento
TD22Estrazione beni da Deposito IVA
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA
TD24Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Natura operazione
Di seguito sono riportati i codici “Natura operazione”:

N1Operazioni escluse ex art. 15
N2.1Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies
N2.2Operazioni non soggette – altri casi
N3.1Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4Operazioni esenti
N5Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9Inversione contabile – altri casi
N7Iva assolta in altro stato UE (vendita a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72

Esterometro 2022
L’introduzione dell’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro. Pertanto, l’ultimo invio riguarderà le operazioni del 4°trimestre 2021.
Dal 1 gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.