Green Pass obbligatorio
1. OBBLIGO GREEN PASS SETTORE PRIVATO E PUBBLICO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di Giovedì 16 Settembre 2021, un Decreto Legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
A chi è rivolto
Il medesimo obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore e modalità di controllo
I dipendenti, entro Venerdì 15 Ottobre 2021, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
All’ingresso degli uffici e delle aziende occorrerà esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali.
SETTORE PRIVATO
Violazione del Decreto Legge nel settore privato da parte dei lavoratori
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il Decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.
Violazione del Decreto Legge nel settore privato da parte dei datori di lavoro
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Aziende con meno di 15 dipendenti
Per le presenti Aziende è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
SETTORE PUBBLICO
Violazione del Decreto Legge nel settore pubblico da parte dei lavoratori
I lavoratori del settore pubblico che non seguiranno le prescrizioni normative verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il Decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato Verde. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto è sospeso, la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.
2.MODALITÀ SVOLGIMENTO RIUNIONI
Qualora sia necessario effettuare una riunione in presenza, è necessario essere in possesso del Green Pass e seguire tutte le norme di distanziamento e sicurezza sanitaria previste dalla normativa anti Covid-19 in vigore.
3.COME OTTENERE IL GREEN PASS
Il Green Pass si può ottenere attraverso le seguenti modalità:
– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in caso di prima dose o unica somministrazione occorre attendere 15 giorni). La certificazione ha una validità di 12 mesi dal rilascio;
– essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare. La certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio;
– essere guariti dal COVID-19. La certificazione ha una validità di 6 mesi dal rilascio del certificato di guarigione.
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