Rivalutazione cespiti
Con l’entrata in vigore del Decreto di Agosto è stata introdotta la nuova rivalutazione per l’anno 2020.
A CHI SPETTA
La rivalutazione spetta alle Società di Capitali e gli Enti Commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.
CESPITI E PARTECIPAZIONI
Si possono rivalutare i seguenti cespiti e le partecipazioni purché iscritti in bilancio al 31/12/2019:
– terreni;
– fabbricati;
– impianti;
– macchinari;
– attrezzature;
– marchi;
– brevetti;
– partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziare;
– partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziare.
Restano esclusi gli immobili cosiddetti merce, il cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
La rivalutazione prevista dal Decreto di Agosto, prevede la possibilità di rivalutare anche un singolo bene nell’anno 2020 dandone esplicitazione nell’inventario e nella Nota Integrativa.
TEMPISTICHE
2020:
– la rivalutazione avviene solo ai fini civilistici, pertanto senza alcun aggravio sulle imposte.
2021:
– il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto ai fini fiscali. Imposta Sostitutiva del 3%.
– ammortamento e deduzione delle spese di manutenzione.
2024:
– riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza.
ASPETTI CIVILI E FISCALI
1) Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
Possibilità di affrancare, anche parzialmente, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso un’Imposta Sostitutiva in misura del 10%.
2) Versamento imposte
Le Imposte Sostitutive devono essere versate in un massimo di n.3 rate di pari importo:
– 1° scadenza corrisponde al termine per il versamento del saldo imposte dell’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione;
– 2° e 3° scadenza corrispondono al termine per il versamento del saldo imposte dei successivi due esercizi