Novità fiscali 2020
1. FATTURA ELETTRONICA
Viene introdotta un’agevolazione per i soggetti in Regime Forfettario.
La Legge di Bilancio 2020 conferma le modalità di stesura, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche.
Si ricordano i Codici Univoci generali da indicare nell’emissione delle stesse:
– 0000000 (7 volte zero) se l’operazione è verso soggetti privati residenti in Italia;
– 0000000 (7 volte zero) con indicazione della PEC se il soggetto titolare della partita Iva ha comunicato come Codice SDI un indirizzo PEC;
– codice univoco alfanumerico di 7 caratteri comunicato dai soggetti titolari di partita iva;
– XXXXXXX (7 volte X) se l’operazione è verso soggetti esteri (UE ed ExtraUE). Nel campo “Identificativo Iva” va indicato il numero di Partita Iva comunitario o nel caso di soggetto extra UE il codice “OO 99999999999”.
Se soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è obbligatoria la fatturazione elettronica, ma occorre comunicare i dati delle fatture tramite la comunicazione “esterometro” (vedere punto 3).
Novità Regime Forfettario
I soggetti in regime forfettario non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica.
La legge di bilancio 2020 introduce però una novità, infatti coloro che decidono di applicare la fatturazione elettronica si vedranno ridotto il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento passando da 5 a 4 anni.
2. PAGAMENTO MARCA DA BOLLO VIRTUALE
Vengono modificate le tempistiche di versamento.
La Legge di Bilancio conferma le modalità di indicazione in fattura e di calcolo, ma modifica il termine di pagamento mediante Modello F24 a seconda dell’importo complessivo.
La marca da bollo virtuale da 2,00 Euro va applicata sulla fatturazione elettronica in caso di importi superiori ai 77,47 Euro e relativi alle seguenti operazioni:
– fuori campo IVA,
– esenti IVA,
– escluse da IVA,
– non imponibili ai fini IVA.
Sulla fattura elettronica va indicata la seguente dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta DM 17.6.2014”.
Scadenza:
– scadenza semestrale: totale importo Marche da Bollo virtuali inferiori a Euro 1.000,00.
– scadenza trimestrale: totale importo Marche da Bollo virtuali superiore a Euro 1.000,00
A titolo esemplificativo di seguito le scadenze:
TRIMESTRE FATTURA | SCADENZA PAGAMENTO <1.000,00 | SCADENZA PAGAMENTO >1.000,00 |
1° TRIMESTRE | 16/06/2020 | 20/04/2020 |
2° TRIMESTRE | 20/07/2020 | 20/04/2020 |
3° TRIMESTRE | 16/12/2020 | 20/10/2020 |
4°TRIMESTRE | 20/01/2021 | 20/10/2020 |
3. COMUNICAZIONE “ESTEROMETRO”
Vengono modificate le tempistiche di presentazione.
La Legge di Bilancio 2020 conferma sia il Modello che i dati da indicare, ma modifica la scadenza di trasmissione che da mensile diventa trimestrale.
Di seguito le scadenze della comunicazione Esterometro:
MESE FATTURA | SCADENZA INVIO TELEMATICO | SCADENZA STUDIO |
Gennaio | 30/04/2020 | 18/04/2020 |
Febbraio | 30/04/2020 | 18/04/2020 |
Marzo | 30/04/2020 | 18/04/2020 |
Aprile | 31/07/2020 | 18/07/2020 |
Maggio | 31/07/2020 | 18/07/2020 |
Giugno | 31/07/2020 | 18/07/2020 |
Luglio | 31/10/2020 | 18/10/2020 |
Agosto | 31/10/2020 | 18/10/2020 |
Settembre | 31/10/2020 | 18/10/2020 |
Ottobre | 31/01/2021 | 18/01/2021 |
Novembre | 31/01/2021 | 18/01/2021 |
Dicembre | 31/01/2021 | 18/01/2021 |
4. COMPENSAZIONI
Vengono introdotte importanti novità.
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto delle importanti novità per la compensazione dei crediti relativi a iva, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e irap.
Novità in sintesi:
a) obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;
b) estensione obbligo utilizzo servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
c) sanzioni scarto Modello F24 presentato.
a) Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione:
I crediti superiori a Euro 5.000,00, maturati a decorrere dal periodo di imposta al 31/12/2019, si considerano maturati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Pertanto, per poter essere utilizzati in compensazione “orizzontale” (compensazione tra crediti e debiti di diversa natura) occorre rispettare quanto sopra.
Per le compensazioni “verticali” (compensazione tra crediti e debiti di uguale natura) invece non c’è alcuna restrizione o termine.
b) Estensione obbligo utilizzo servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
– Titolari di Partita Iva: hanno l’obbligo di presentazione dei Modelli F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Online o Entratel) in presenza di compensazioni di qualunque genere o tributo.
– Non titolari di Partita Iva: hanno l’obbligo di presentazione dei Modelli F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Online) in presenza di compensazionidi qualunque genere o tributo.
c) Sanzioni scarto
In caso di scarto del Modello F24 presentato scatta una sanzione per ciascuna delega scarta pari a:
– 5% dell’importo dovuto se inferiore a Euro 5.000,00
– 250,00 Euro se superiore a Euro 5.000,00
5. UTILIZZO DENARO CONTANTE
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito, come limite per l’uso del denaro contante, la riduzione dal 01/07/2020 da Euro 2.999,99 a Euro 1.999,99.
6. ALTRI ADEMPIMENTI
Vengono confermate le disposizioni del 2019 dei seguenti adempimenti:
– comunicazione liquidazione iva periodica
– comunicazione instrastat
– dichiarazione d’intento